siamo autorizzati a certificare la prestazione energetica di tutti i tipi di edifici
Spesso ci chiediamo quando è obbligatorio redigere un certificato di prestazione Energetica APE, ebbene esso è necessario nei seguenti casi:
1- Compravendita: trasferimenti a titolo oneroso (es. rogito, permuta)
2- Donazione: trasferimenti a titolo gratuito
3- Affitto di edifici o singole unità immobiliari
4- Annunci di vendita o affitto di unità immobiliari (per determinare l'indice di prestazione energetica)
5- Edifici di nuova costruzione al termine dei lavori.
6- Ristrutturazione importante quando i lavori insistono su oltre il 25% della superficie dell'involucro (pareti e tetti) dell'intero edificio.
7- Edifici pubblici ed aperti al pubblico.
8- Per tutti i contratti nuovi o rinnovati per gestione degli impianti termici o di climatizzazione di edifici pubblici.
I casi in cui non bisogna dotare l'immobile di un APE sono individuati dall'art.3 comma 3 del D. Lgs 192/2005 e richiamati anche dall'appendice A del DM 26/06/2015
1- gli edifici industriali e artigianali quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili ovvero quando il loro utilizzo e/o le attività svolte al loro interno non ne prevedano il riscaldamento o la climatizzazione.
2- edifici agricoli e rurali non residenziali sprovvisti di impianti di climatizzazione.
3- i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati salvo le porzioni eventualmente adibite ad uffici e assimilabili, purché scorporabili ai fini della valutazione di efficienza energetica.
4- gli edifici che risultano non compresi nelle categorie di edifici classificati sulla base della destinazione d'uso di cui all'articolo 3 del d.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, il cui utilizzo standard non prevede l'installazione e l'impiego di sistemi tecnici di climatizzazione, quali box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi.
5- gli edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attività religiose.
6- i ruderi, purché tale stato venga espressamente dichiarato nell’atto notarile.
7- i fabbricati in costruzione "al rustico" o nello stato di "scheletro strutturale" purché tale stato venga espressamente dichiarato nell’atto notarile.
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